1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.
2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.
3. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:
a) la contestazione degli addebiti;
b) il diritto di difesa;
c) la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;
d) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
e) la facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa, salvo quanto previsto dal comma 6.
4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violanzione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un'autorità diversa.
7. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.